IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 31 gennaio 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'assegno giornaliero provinciale per l'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, di cui all'art. 21 della legge provinciale del 18 agosto 1988, n. 33, si colloca nel contesto delle prestazioni sociosanitarie ed assistenziali finalizzate a migliorare la qualita' della vita delle persone bisognose di cure ed assistenza, aiutandole a permanere il piu' a lungo possibile nel loro abituale ambiente familiare e sociale. Tale provvidenza funge altresi' da incentivo per l'assistenza domiciliare e familiare, in alternativa a quella residenziale, e mira ad aumentare le potenzialita' assistenziali nella popolazione.