IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 355 del 31
gennaio 1994;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. L'assegno giornaliero provinciale per l'assistenza  domiciliare
a  persone  non  autosufficienti,  di  cui  all'art.  21  della legge
provinciale del 18 agosto 1988, n. 33, si colloca nel contesto  delle
prestazioni  sociosanitarie ed assistenziali finalizzate a migliorare
la qualita' della vita delle persone bisognose di cure ed assistenza,
aiutandole a permanere il piu' a lungo possibile  nel  loro  abituale
ambiente  familiare  e  sociale.  Tale  provvidenza funge altresi' da
incentivo per l'assistenza domiciliare e familiare, in alternativa  a
quella   residenziale,   e   mira   ad   aumentare  le  potenzialita'
assistenziali nella popolazione.